Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE: la Valle d’Aosta crea una figura che lede i diritti delle guide ambientali escursionistiche

07 Agosto 2023

A fine luglio è stato approvato in Valle d’Aosta il disegno di legge regionale che istituisce un elenco speciale gestito dall'Unione valdostana per la figura di accompagnatore di media montagna (AMM). La nuova professione avrà il titolo riconosciuto anche all’estero e potrà operare su tutto il territorio, eccetto nelle aree accessibili soltanto alle guide alpine dove è necessaria l’attrezzatura alpinistica.

AIGAE, associazione nazionale delle guide ambientali escursionistiche, che da oltre 30 anni riunisce figure altamente specializzate e che in Valle d’Aosta accompagna ogni anno circa 20mila turisti, esprime la sua contrarietàper una norma che apporta sostanziali mutamenti e limitazioni all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) sul territorio valdostano.

“Il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale, nell’istituire la figura dell’Accompagnatore di media montagna, da un lato riscrive il profilo professionale conferito dall’art. 21 della L. 6/89 a tale figura ordinistica, cancellando anche la limitazione dell’accompagnamento su terreni innevati” – spiega Guglielmo Ruggiero, presidente nazionale AIGAE – “dall’altro fissa dei limiti all’accesso al mercato delle libere professioni esercitate ai sensi della L. 4/2013, subordinando la facoltà per la GAE ad accompagnare su neve al superamento di un corso abilitante”.

Ruggiero, sottolinea il contrasto con le leggi statali: “Non ho alcun dubbio che l’intero impianto normativo regionale in commento si appalesa illegittimo (cfr. art. 2ter commi 1 e 2 primo e secondo periodo, art. 8 commi 5 e 6, art. 12 comma 3 primo periodo, art. 21, art. 22) stante il netto contrasto all’art. 117 comma 3 così come modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, secondo cui la competenza legislativa in materia di professioni (ed in particolare, la determinazione dei principi fondamentali quali istituzione, modifica, ampliamento di una figura professionale) spetta sempre allo Stato”. 

“Anche in ragione dell’interferenza con la materia della ‘concorrenza’, di esclusiva competenza statale, nessuna regione, ancorché a Statuto speciale, ha facoltà di creare una nuova figura professionale né tantomeno può modificare/ampliare una figura professionale ordinistica, così come non può porre limiti alle professioni non regolamentate ed esercitate ai sensi della L. 4/2013, in conformità dei principi costituzionali di competenza ex art. 117 Cost. e dei principi comunitari di libera concorrenza”, prosegue Ruggiero.

“Ora ci si attende la pubblicazione della legge sul BUR regionale, ma nonostante il periodo estivo, le istituzioni centrali possano attenzionare l’atto normativo e portarlo al vaglio della Consulta per le doverose valutazioni sul piano della legittimità costituzionale – conclude Ruggiero – e come AIGAE saremo attivi, in ogni sede opportuna, nel processo di contrasto alle iniziative normative regionali che ledano i diritti dei propri associati e dell’intera categoria delle GAE”.